Gent.le Cliente, con la presente desideriamo informarLa che:
Dal 1° Luglio 2018, i Datori di Lavoro e i Committenti hanno l’ obbligo di corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente con modalità tracciabile ( art. 1, co. 910 – 915 l. 205/2017. Legge di bilancio )
La finalità della norma è quella di verificare che le retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 5.000,00.
Rientrano nell’ ambito di applicazione tutte le tipologie contrattuali ( a termine, part – time, apprendistato, intermittente, ecc. ) con esclusione di:
I Datori di Lavoro e i Committenti dovranno, quindi corrispondere la retribuzione ai Lavoratori/Collaboratori esclusivamente attraverso una Banca o un Ufficio Postale, con una delle seguenti modalità:
Dunque, il Datore di Lavoro/Committente è sempre obbligato a consegnare il cedolino paga al Lavoratore ( L. n° 4/1983 ) e il c. 912 L. 205/2017 dispone che ” la firma apposta sul busta paga da parte del Lavoratore non costituisce prova dell’ avvenuto pagamento della retribuzione, bensì del solo ricevimento del prospetto paga “.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Suo interesse. Cordiali saluti.
Mariachiara Scoppa