DL Cura Italia: sospensione dei versamenti e degli adempimenti differenziati per tipologie di contribuenti
Il decreto “Cura Italia, DL 17 Marzo 2020, n° 18, introduce alcune misure in materia di versamenti ed esecuzione degli adempimenti fiscali, prevedendo particolari regole per:
|
Premessa |
Il decreto “Cura Italia” introduce alcune misure in materia di versamenti ed esecuzione degli adempimenti fiscali, prevedendo particolari regole per:
I contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi e compensi di importo superiore a 2 milioni di euro e che non svolgono attività particolarmente colpite da corona virus è sostanzialmente riconosciuta:
-la rimessione al 20 Marzo dei termini per i versamenti scadenti il 16 Marzo; -la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali in scadenza dal periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. |
Sospensione dei versamenti per i contribuenti appartenenti a determinati settori, particolarmente colpiti dal virus, e con un fatturato inferiore a 2 milioni di euro |
In particolare, il Decreto riprende l’articolo 8 DL 9/2020 (che riguardava solamente i soggetti che operano nel settore turistico) ed estende i relativi benefici anche alle imprese operanti in altri settori tra cui:
|
Per tali soggetti è previsto il differimento del versamento delle ritenute, dei contributi (previdenziali ed assicurativi) relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 Aprile 2020, nonché l’Iva dovuta nel mese di Marzo 2020.
Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 01 Giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire da Maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni ed interessi).
Sospensione degli altri adempimenti fiscali |
L’art. 62 del DL Cura Italia dispone per tutti i contribuenti la sospensione dei termini degli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso tra l’08/03/2020 e il 31/05/2020, tra cui ricordiamo: intrastat ( 25/03/2020 ), dichiarazione annuale Iva ( 30/04/2020 ), esterometro ( 30/04/2020 ).
Il citato decreto dispone che i predetti adempimenti sospesi debbano essere eseguiti entro il 30 Giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Viene espressamente previsto che, on rientrano, ella sospensione in commento, termini previsti dall’art.1 del DL 9/2020 con riferimento ai dati propedeutici alla predisposizione della dichiarazione precompilata, per cui si conferma:
Sospensione pagamento di atti impositivi |
Sono sospesi, dall’8.3.2020 al 31.5.2020, i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.
Nel predetto lasso temporale, quindi, è sospesa, in sostanza, qualsiasi attività impositiva, come, ad esempio, la liquidazione automatica della dichiarazione.
Accertamenti esecutivi e avvisi di addebito |
Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per gli accertamenti esecutivi, quindi per gli accertamenti emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP.
I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020.
Se un avviso di accertamento esecutivo è stato notificato il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.
Non vengono però sospesi i termini di versamento delle rate da dilazione, che di norma il contribuente domanda all’Agente della riscossione quando il credito gli è stato affidato.
La sospensione vale anche per gli avvisi di addebito INPS, che, attualmente, rappresentano l’unica modalità di riscossione per i contributi INPS.
Non sono sospesi i termini di pagamento per altre tipologie di contributi, salvo siano intimati tramite cartella di pagamento.
Cartelle di pagamento |
Dall’8.3.2020 al 31.5.2020 sono sospesi i termini di versamento per le cartelle di pagamento.
Non sono invece sospesi i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo. Non si tratta, comunque, di un fatto che pregiudica i contribuenti, visto che essendo atti che vengono notificati in momenti successivi alla cartella di pagamento, sarebbero già maturati gli interessi di mora.
I versamenti vanno eseguiti entro il mese successivo al termine di sospensione, quindi entro il 30.6.2020. Nonostante il punto, attualmente, non possa ritenersi pacifico, si ritiene rimangano ferme le comuni modalità di dilazione delle somme. Ciò significa che, ad esempio, se una cartella di pagamento è stata notificata il 17.1.2020, il pagamento va eseguito non entro i comuni 60 giorni (quindi entro il 17.3.2020) bensì entro il 30.6.2020.
Rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio degli omessi versamenti |
Il termine di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020 è differito al 01.06.2020.
Analogamente, il termine di pagamento della rata da ” saldo e stralcio “ degli omessi versamenti in scadenza al 31.3.2020 è differito al 01.06.2020.
Avvisi Bonari |
Gli avvisi bonari, emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione, non fruiscono di alcuna sospensione.
Quindi, i pagamenti vanno eseguiti entro le scadenze ordinariamente previste.
Altri atti impositivi |
La sospensione dall’ 8.3.2020 al 31.5.2020 vale solo per gli accertamenti esecutivi, gli avvisi di addebito INPS e per le cartelle di pagamento.
Ogni altro atto è fuori dalla sospensione. Quindi, vanno eseguiti entro i termini ordinari i versamenti derivanti, ad esempio, da:
Altre informazioni
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti Mariachiara Scoppa |