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Rottamazione quater

La Legge di Bilancio n. 297/2022 ( c. 231-252 ) ha previsto una nuova rottamazione quater dei ruoli affidati all’ Agenzia Entrate Riscossione, anche se compresi in precedenti rottamazioni, beneficiando dello sconto delle sanzioni, di tutti gli interessi e dell’ aggio di riscossione. Rimangono a carico del Contribuente le somme dovute a titolo d’ imposta/contributi e le spese per la notifica degli atti di pagamento.

Rientrano nella rottamazione i debiti tributari e contributivi che risultano affidati all’ AdeR dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere;
  • già oggetto di una precedente “rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati da Casse/Enti Previdenziali Privati rientrano nella “rottamazione quater” solo se l’Ente, entro il 31 Gennaio 2023, provvede ad adottare il provvedimento, trasmettendolo all’ Ader e pubblicandolo sul proprio sito internet.

È operativa esclusivamente on line la procedura telematica per aderire alla rottamazione quater beneficiando dello sconto di sanzioni, interessi e aggi, tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it prevedendo:

  1. un’area pubblica, senza la necessità di essere in possesso di credenziali di accesso. La procedura prevede la compilazione di una richiesta, inserendo i numeri identificativi di cartelle/avvisi che si intende ricomprendere nella definizione agevolata e indicando il numero delle rate (fino a un massimo di 18) in cui si intende pagare e il domicilio a cui si chiede di far arrivare la successiva comunicazione di Ader con il piano dei versamenti. E’ necessario allegare un documento di riconoscimento in corso di validità e indicare un indirizzo e-mail, a cui arriverà una prima e-mail con link da convalidare nelle successive 72 ore. Per chi non procede alla convalida entro tale termine, il link non sarà più valido e la domanda sarà automaticamente annullata;
  2. un’area riservata con accesso tramite Spid, senza la necessità di allegare la documentazione di riconoscimento. Anche in questo caso deve essere compilata la richiesta, come sopra indicato.

In entrambi i casi, al contribuente verrà recapitata a mezzo e-mail la ricevuta di presentazione della domanda(R-DA-2023) da parte dell’ADER.

La procedura prevede i seguenti passaggi essenziali:

  • entro il 30 Aprile 2023, il contribuente deve presentare l’istanza di adesione indicando il numero di rate che intende effettuare con contestuale impegno a rinunciare ai giudizi pendenti;
  • entro il 30 Giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione formula una “Comunicazione” di:
    • accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione, i moduli di pagamento precompilati, le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
    • diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata;
  • entro il 31 Luglio 2023, il contribuente provvede al pagamento dell’intero importo dovuto oppure della prima rata del piano di dilazione ricevuto in un massimo di 18 rate in 5 anni, di cui: le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 Luglio e  30 Novembre 2023; le restanti rate dovranno essere pagate il 28 Febbraio31 Maggio31 Luglio e 30 Novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento può avvenire mediante:

  • domiciliazione bancaria;
  • bollettini PagoPa, allegati alla definizione;
  • direttamente pressi gli sportelli di Ader.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la rottamazione-quater risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

In caso di decadenza dalla rottamazione, non è più previsto il divieto di rateizzare il debito residuo. Ciò vuol dire che se il Contribuente è inadempiente in merito alle rate della definizione, può successivamente chiedere la rateazione del debito residuo.

Una volta presentata la domanda per la rottamazione quater è sospeso l’obbligo di pagamento delle rate incluse in precedenti rateazioni fino alla data del 31/07/2023; non possono essere nè iscritti nè avviate attività di recupero forzato da parte di Ader ( fermi amministrativi – iscrizioni di ipoteche ), il debitore non è considerato inadempiente ai fini rilascio del Durc regolare.

A cura di Mariachiara Scoppa – Consulente del Lavoro