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patente a punti

Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla che a decorrere dal 1° Ottobre 2024, entrerà in vigore la nuova patente a punti ( o crediti ). Ricordiamo che questo strumento è stato introdotto per migliorare la sicurezza sul lavoro, qualificando e migliorando il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza e per contrastare gli incidenti sul lavoro.

Premessa La relativa disciplina è contenuta nell’ Art. 29 del DL 19/2014 convertito con modificazioni dalla L. 29/2024, n. 56 – dal DM 132/2024 recentemente pubblicato, che hanno modificato l’Art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 e la nuova circolare dell’ INL n° 4/2024. Tale ultimo provvedimento, in particolare, regola:
 le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima;
 i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione;
 i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’ art. 89, c. 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. In particolare, si tratta:

di imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – di lavoratori autonomi, sono considerati tali anche le imprese individuali senza lavoratori, che operano “fisicamente” nei cantieriAi fini dell’applicazione della normativa è irrilevante la distinzione tra appalto e subappalto. E’ sufficiente la condizione di partecipazione alla fase produttiva del cantiere per ricadere nell’obbligo della patente a punti. Precisiamo che sono da considerare “edili” i seguenti lavori:

 quelli che comportano la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di parti strutturali di impianti, con esclusione dei lavori di tipo impiantistico non accompagnati dall’esecuzione di lavori edili né da parte dell’impresa incaricata della realizzazione dell’impianto, né da parte delle imprese che operino contestualmente ad essa;

 i lavori di impiantistica che richiedono lavori edili nel senso sopra indicato e quelli che, pur non comportando il diretto compimento di lavori edili da parte dell’impresa, si svolgono all’interno di cantieri nei quali vengano eseguite opere edili o di ingegneria civile.

 le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea.

Il rilascio della patente a punti, in questo caso può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente come le imprese e i lavoratori autonomi italiani.

Soggetti esclusi
Per espressa previsione normativa sono esclusi dalla patente a punti:
 i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale quali ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
 le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, c. 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

Requisiti da valutare con il Professionista in materia di sicurezza
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (RSPP-RLS).

Va evidenziato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il DVR non è, infatti, richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

Contenuti informativi della patente a punti
La patente a punti contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, c. 8, del D.lgs. n. 81/2008;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Le informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, possono essere accessibili ai titolari della patente o loro delegati e alle pubbliche amministrazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Modalità di presentazione della domanda
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello che si riporta di seguito, un’ autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, c. 1, del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, al seguente indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI

La/Il sottoscritta/o ____________________________________________________________
nata/o a _____________________________ () il ________________________
in qualità di:

 rappresentante legale dell’impresa ________________________________ (P. IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di _, al n. );
 lavoratore autonomo_________________________________________(P. IVA________________, iscritto alla Camera di Commercio di _, al n. ),
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’art. 1, c. 1, del D.M. 18/09/2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente. Eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024.

Luogo _________
Data ___________

IL DICHIARANTE


Entro 5 giorni dal deposito della domanda, le imprese e i lavoratori autonomi devono informare il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) o il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale (RLST) in merito alla presentazione della richiesta di rilascio della patente.

A partire dal 1° novembre 2014 non sarà dunque più possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente:

 il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi devono munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste in caso di eventuali accertamenti.

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Come stabilito dall’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132, dopo la presentazione della domanda, in attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’ Ispettorato del lavoro in presenza di ipotesi in cui siano già stati accertati l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.

Revoca della patente a punti
Ai sensi dell’art. 27, c. 4, del D.lgs. n. 81/2008 “La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascioDecorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.

Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’Ispettorato del Lavoro previo accertamento dell’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente a seguito di controllo d’ufficio, a campione, o in occasione di accessi ispettivi.

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo alla richiesta del rilascio della patente a punti, si pensi ad un DURC diventato negativo, non incide sulla utilizzabilità della patente a punti, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.

I crediti della patente a punti
La patente a punti per i cantieri edili è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente rispetto a quelli iniziali sarà possibile solo ad attivazione della piattaforma informatica che verrà messa a disposizione dall’ Ispettorato del lavoro, unitamente alle modalità operative da seguire.

Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori sono attribuiti con decorrenza “retroattiva”. Se i maggiori crediti sono conseguiti successivamente alla data di presentazione della domanda, sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

In particolare, è stabilito che:

 in base alla storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024;

 in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti;

 in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti;

 per attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti;

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Decurtazione dei punti e sospensione della patente
Per quanto riguarda l’eventuale decurtazione dei punti o le cause di sospensione della patente, si rimanda ad una News clienti di prossima pubblicazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse per la parte relativa al lavoro, mentre si consiglia di rivolgersi al Professionista di fiducia per la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Cordiali saluti.                               Consulente del Lavoro
                                                 Mariachiara Scoppa