Con l’ art. 23 del DL 48/2023 ( c.d. ” Decreto Lavoro ” ), il Legislatore ha modificato il sistema sanzionatorio in caso di omissioni delle ritenute previdenziali da parte del Datore di Lavoro, attuando di fatto una depenalizzazione delle sanzioni contributive.
A partire dal 5 Maggio 2023, le sanzioni amministrative previste sono le seguenti:
In entrambi i casi, il Datore di Lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa (reclusione, multa e sanzione), quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’ avvenuto accertamento della violazione.
In ragione della natura punitiva della sanzione amministrativa, è possibile equiparare la sanzione amministrativa a quella penale con conseguente applicazione del principio della retroattività penale, cioè, per effetto dell’ introduzione della disposizione “più mite” sotto il profilo sanzionatorio, l’ Inps irrogherà la sanzione riparametrata alla nuova disposizione prevista dal Legislatore, restando validi i procedimenti di notifica già posti in essere dall’ Ente.
A cura di Mariachiara Scoppa -Consulente del Lavoro