Nuovi termini per l’ emissione delle fattura elettronica

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Nuovi termini per l’ emissione delle fattura elettronica

Emissione della fattura

Il periodo temporale massimo per l’invio della fattura allo SdI, fissato inizialmente a 10 giorni, è stato esteso a 12 giorni dal Decreto Crescita, diventato legge dopo l’approvazione ufficiale da parte del Senato.

Proprio in vista delle novità in arrivo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E del 17 Giugno 2019 con importanti chiarimenti, a partire dalla data da indicare in fattura, qualora l’invio non sia effettuato entro 24 ore dall’effettuazione dell’operazione.

La novità principale è rappresentata dal fatto che a partire dal 1° Luglio per emettere le fatture elettroniche si avranno a disposizione 12 giorni di tempo.

Il Decreto Legge n. 119/2018, con la finalità di rendere più agevole l’avvio dell’e-fattura, aveva stabilito che fino al 30 Giugno 2019 la fattura poteva essere emessa ovvero trasmessa allo SdI entro il termine di liquidazione IVA senza l’applicazione di sanzioni.

Emissione fattura elettronica: tempi e regole

Come sopra indicato, una fattura sia cartacea che elettronica si considera emessa una volta consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario e committente (comma 1, art. 21, DPR n. 633/1972).

Per quanto riguarda la fattura elettronica i cui tempi entro quando bisognerà procedere con l’emissione saranno i seguenti:

  • dal 1° Gennaio 2019 e fino al 30 Giugno 2019, dal momento in cui è effettuata l’operazione fino al giorno precedente a quello di liquidazione d’imposta;
  • a partire dal 1° Luglio 2019 entro il termine dei dodici giorni successivi (novità introdotta nel corso della conversione in legge del DL Crescita).

Specifichiamo che per emissione della fattura elettronica si intende il termine in cui avviene la trasmissione del documento allo SdI.  Emettere fattura diventa quindi trasmettere al Sistema di Interscambio.

La data fattura da indicare nel file e’ quella del giorno di effettuazione dell’ operazione, a prescindere dall’ emissione /trasmissione allo Sdi che dovra’ effettuarsi entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione.

Qualora la fattura differita comprenda operazioni effettuate in date diverse ( ma ricadenti nello stesso mese ) occorre indicare quale data fattura quell’ dell’ ultima operazione.

Ricordiamo che le fatture emesse devono essere registrate, nell’ ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’ operazione e con riferimento al mese di effettuazione dell’ operazione.

Una delle novità previste dal DL n. 119/2018 riguarda le sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura elettronica.

Fino al 30 Giugno, l’operatore poteva inviare la fattura elettronica tardivamente, ma al massimo entro la prima liquidazione IVA di riferimento.

In tal caso non venivano applicate sanzioni. Veniva altresì concesso di emettere fattura entro la seconda liquidazione d’imposta ma, in tal caso, si applicano le sanzioni in misura ridotta pari al 20%.

Sanzioni piene, invece, dal 1° Luglio 2019. Più tempo sarà concesso soltanto ai contribuenti con liquidazione mensile, per i quali il periodo di moratoria dalle sanzioni dovute in caso di tardivo invio della fattura elettronica è esteso fino al 30 Settembre 2019.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Mariachiara Scoppa