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Nuove misure di sicurezza nei luoghi di lavoro

Premessa
L’art. 14 del DL 48/2023 ( c.d. Decreto Lavoro” ) interviene in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, apportando diverse modifiche al DLgs. 81/2008 ( TU per la sicurezza nei luoghi di lavoro ), con particolare riferimento alla:
• figura e obblighi del medico competente;
• estensione delle misure applicate nei cantieri mobili e temporanei;
• formazione dei lavoratori, dei loro rappresentanti e del datore di lavoro;
• verifica e utilizzo delle attrezzature di lavoro, obblighi del datore di lavoro, dei noleggiatori e dei concedenti in uso.

Si consiglia di rivolgersi al proprio Consulente, in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la verifica e l’ applicazione delle nuove norme previste dal Decreto Lavoro di seguito approfondite.

Nomina e nuovi obblighi del medico competente
L’art. 18 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2008, introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

Sempre con riferimento alla figura del medico competente, si segnala la modifica dell’art. 25 del DLgs. 81/2008, prevedendo l’obbligo, in capo a quest’ultimo, di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da valutare ai fini del rilascio del parere di idoneità.

Inoltre, viene stabilito che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso professionista deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei requisiti previsti.

Estensione delle misure per i cantieri mobili e temporanei
Con riferimento all’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione regolato in termini generali dal Titolo III del DLgs. 81/2008, il provvedimento in esame estende a determinate categorie di soggetti (perlopiù ai lavoratori autonomi) l’utilizzo di idonee opere provvisionali conformi a quelle già previste nel titolo IV in materia di cantieri temporanei o mobili.

Controlli sulla formazione dei lavoratori
Un’altra misura rilevante consiste nell’integrazione dell’art. 37 co. 2 del DLgs. 81/2008, al fine di garantire il monitoraggio:
• sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa,
• sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei destinatari della stessa.

In altri termini, la finalità è quella di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.

Verifica e utilizzo delle attrezzature di lavoro
La disposizione del DL 48/2023 sostituisce del co. 12 dell’art. 71 del DLgs. 81/2008, estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro.

In pratica, si stabilisce che i soggetti abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.

Nel contempo, il provvedimento in esame sostituisce il secondo periodo dell’art. 72 del DLgs. 81/2008, stabilendo che chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, acquisisca e conservi agli atti una autodichiarazione dell’utilizzatore che attesti l’avvenuta formazione e l’addestramento specifico per l’utilizzo, effettuati ai sensi di legge.

Novità in materia di formazione del datore di lavoro
Si interviene con riferimento alla formazione in materia di sicurezza sul lavoro del datore di lavoro, modificando gli artt. 73 e 87 del DLgs. 81/2008.

In sintesi, si inserisce l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la propria formazione e il proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature professionali in modo idoneo e sicuro.

In caso di mancato adempimento del citato obbligo formativo da parte del datore di lavoro e del dirigente, si prevede l’applicazione della pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o di una ammenda di importo variabile da 2.500,00 a 6.400,00 euro.

Tutele assicurative in ambito scolastico
L’art. 17 del DL 48/2023 prevede l’istituzione di un apposito Fondo per garantire un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione di attività formative a far data dall’1.1.2018.

Il successivo art. 18, invece, al fine di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa agli studenti e agli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, stabilisce che l’obbligo di assicurazione INAIL trovi applicazione anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

A cura di Mariachiara Scoppa -Consulente del Lavoro