Con riferimento al congedo di maternità ( c.d. maternità obbligatoria pari a 5 mesi ), l’ Inps ha fornito nuove indicazioni con riguardo alla fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’ esercizio di astenersi dal lavoro un mese prima della data presenta del parto o addirittura la possibilità di astenersi esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.
Con la circolare n° 106/2022 l’ Inps chiarisce che viene meno per la lavoratrice l’ obbligo di allegare alla domanda telematica di congedo di maternità la documentazione sanitaria, che attesti l’ assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per la possibilità di continuare a svolgere l’ attività lavorativa nel corso dell’ ottavo e del nono mese di gravidanza. Pertanto, l’ Inps stabilisce che tale documentazione non deve più essere prodotta all’ Istituto, ma deve essere consegnata al proprio Datore di Lavoro/Committente prima dell’ inizio dell’ ottavo mese di gravidanza.
Quindi c’è un cambio di passo. A questo punto è il datore di lavoro/committente che ha l’ onere di farsi consegnare dalla lavoratrice – gestante il certificato, rilasciato dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il che medico competente, se presente in azienda, attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La lavoratrice continuerà a presentare telematicamente la domanda all’ Inps senza allegare l’ attestazione medica avendo cura di consegnarla al proprio Datore di Lavoro/Committente.
A cura del Consulente del Lavoro Mariachiara Scoppa