FRINGE BENEFIT: PER IL 2022 INNALZATO IL LIMITE DI ESENZIONE

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FRINGE BENEFIT: PER IL 2022 INNALZATO IL LIMITE DI ESENZIONE

Per l’anno 2022, al fine di contenere l’innalzamento dei costi del carburante, il DL n. 21/2022, ( c.d. Decreto Ucraina ), ha introdotto la facoltà per i Datori di Lavoro di riconoscere al personale dipendente un Buono carburante del valore massimo di € 200,00, esente da imposizione contributiva e fiscale.

Il Legislatore, con il DL 115/2022 ( c.d. Decreto Aiuti bis ), sempre limitatamente all’ anno 2022, ha aumentato la soglia di esenzione dei fringe benefit aziendali da € 258,23 a € 600,00, al fine di far fronte al caro prezzi per l’ emergenza idrica, energetica e del gas naturale. Anche tale somma è esente da contribuzione ai fini previdenziali e fiscali.
Esempi di fringe benefit che il Datore di Lavoro può utilizzare sono: buoni shopping, buoni spesa, buoni carburante, ricariche telefoniche, buoni Amazon e non da ultimo, pagamento delle bollette per le utenze domestiche del servizio idrico, energia elettrica e del gas naturale entro il limite massimo di € 600,00.

Analogamente a quanto previsto per il regime ordinario, al superamento del predetto valore, l’ importo concorre interamente a formare il reddito del lavoratore dipendente ed è pertanto assoggettato a contribuzione previdenziale e fiscale.

Ricordiamo che l’ utilizzo di questi “fringe benefit” è a discrezionalità del Datore di Lavoro potendo erogare tali somme a:

-tutti i lavoratori;

-categorie di lavoratori;

-singoli lavoratori.

Pertanto, per l’ anno 2022, il valore potenziale di beni erogabili in esenzione fiscale e contributiva, ai sensi dell’ art. 51 c. 3 del Tuir, è di € 800,00:

€ 200,00 a titolo di buoni carburante ( Decreto Ucraina )

€ 600,00 a titolo di fringe benefit ( Decreto Aiuti bis ).

A cura del Consulente Del Lavoro Mariachiara Scoppa