Premessa
Con legge n. 178 del 30.12.2020 ( Finanziaria 2021 ), il Legislatore ha introdotto alcune novità in materia lavoro, potenziando i benefici sulle assunzioni, prorogando, per un periodo limitato, il divieto di licenziamento e le misure di sostegno avviate per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Proroga trattamenti d’integrazione salariale
Viene riconosciuta ai Datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’ emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni: ordinaria (CIGO), assegno ordinario (FIS) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) per una durata massima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso:
• tra l’1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di CIGO;
• tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di FIS e di CIGD.
I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25.3.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in argomento.
Per questo periodo di cassa integrazione non è richiesto alcun pagamento di contributi aggiuntivi.
Esonero contributivo
I Datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo), che non richiedono i predetti trattamenti di integrazione salariale, con causale COVID-19, possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, di cui all’art. 3 del DL 104/2020, purchè abbiano fruito dei trattamenti integrativi nei periodi di Maggio e Giugno 2020, con diritto di ripensamento.
Tale esonero risulta fruibile:
• entro il 31.3.2021;
• per un periodo massimo di 8 settimane.
Proroga divieto di licenziamento
Viene disposta la proroga del divieto di licenziamento fino al 31.03.2021 per motivi economici ( giustificato motivo oggettivo ), a condizioni sostanzialmente inalterate rispetto alle precedenti proroghe.
Fanno eccezione, quindi il divieto continua a non operare in caso di cessazione definitiva dell’attività, fallimento senza esercizio provvisorio d’impresa, accordo collettivo aziendale di incentivo all’ esodo e cambio appalto se il personale viene assunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge.
Proroga incentivo Occupazione giovanile stabile
L’esonero contributivo, previsto dall’ art. 1 co. 100 – 105 e 107 della L. 27.12.2017 n. 205 ( legge finanziaria 2018 ), viene riconosciuto nella misura pari al 100% (e nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua) per le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo indeterminato, e le conversioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022.
Il lavoratore, alla data della prima assunzione incentivata non deve aver compiuto il 36° anno di età, non deve aver mai essere stato assunto a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.
L’esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, a licenziamenti.
La durata massima dell’ esonero è di 36 mesi, 48 per assunzioni al Sud.
Proroga incentivi assunzione donne
L’esonero contributivo, previsto dall’ art. 4 co. 9 – 11 della L. 28.6.2012 n. 92, per l’assunzione di donne lavoratrici, prive di lavoro regolarmente retribuito da 24 mesi, effettuate nel biennio 2021–2022, viene elevato al 100%, e nel limite massimo di 6.000,00 euro annui.
L’ assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.
Bonus assunzioni Sud
L’ esonero contributivo, previsto dall’ art. 27 co. 1 del DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. “Decontribuzione Sud”) viene prorogato fino al 2029.
Contratti a termine acausali
Viene disposta la proroga, dal 31.12.2020 al 31.3.2021, del termine di validità del regime transitorio in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall’ art. 93 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), che semplifica il ricorso a tali contratti prevedendo la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali, di cui all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015.
Congedo padre lavoratore
Per l’anno 2021, sono previste una serie di novità in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti:
• aumentata la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni;
• prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. “congedo facoltativo”), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima;
• riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.
ISCRO ( indennità straordinaria reddituale e operativa )
Viene introdotta, in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta:
• per 6 mensilità;
• in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’ esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR).
Per accedere al beneficio in questione, è richiesto un reddito di lavoro autonomo, nell’ anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della richiesta. Inoltre, occorre aver dichiarato nell’ anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente.
L’indennità, che potrà essere richiesta una sola volta nel triennio, verrà erogata dall’ INPS per 6 mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell’ ultimo reddito liquidato dall’ Agenzia delle Entrate e non può, in ogni caso, superare il limite di 800,00 euro mensili ed essere inferiore a 250,00 euro mensili.
Opzione donna
Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. “Opzione donna”, per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2020 (e non più il 31.12.2019, come da disposizione previgente).
Pertanto, modificando l’art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, si dispone che il diritto al trattamento pensionistico anticipato sia riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato:
• un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni;
• un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Nuova salvaguardia pensionistica
Intervenendo in materia di accesso ai trattamenti pensionistici, il provvedimento in esame introduce la nona salvaguardia per i c.d. lavoratori “esodati”.
In estrema sintesi , si autorizza, l’ applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’ art. 24 del DL 201/2011.
Bonus bebé
L’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebé”), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 e il 31.12.2020, viene riconosciuto, con le stesse modalità previste per l’anno 2020, anche per ogni figlio nato o adottato dall’ 1.1.2021 al 31.12.2021.
Lavoratori fragili
Viene disposta l’estensione dell’efficacia, per il periodo dall’ 1.1.2021 al 28.2.2021, dei co. 2 e 2-bis dell’art. 26 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) riguardanti la tutela dei c.d. “lavoratori fragili”, che prevedono, rispettivamente:
• l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in possesso della certificazione che ne attesti la condizione di fragilità;
• la possibilità, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’ adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
Calcolo anzianità lavoro part time
Viene previsto che in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico:
• il periodo di durata del contratto è riconosciuto per intero ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici;
• in tali ipotesi, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DL 463/83 (conv. L. 638/83). Per i rapporti conclusi prima dell’1.1.2021, la norma dispone che l’interessato sarà tenuto a presentare un’apposita domanda corredata da idonea documentazione ai fini del riconoscimento dei periodi non interamente lavorati.
Rientro madri lavoratrici
Per l’anno 2021 viene disposto un incremento di 50 milioni di euro del “Fondo per le politiche della famiglia” (art. 19 co. 1 del DL 223/2006, conv. L. 248/2006), da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.
Contributo per madri con figli disabili
Si introduce, per il triennio 2021-2023, un contributo mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro netti, in favore:
• delle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari mono-parentali;
• con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.
Mariachiara Scoppa