L’ art. 39 del DL 48/2023 ( ” Decreto Lavoro ), prevede per i periodi di paga dal 1° Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023 l’ esonero parziale dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti e sarà pari a :
–6% a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’ importo mensile di € 2.692,00;
–7% a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’ importo mensile di € 1.923,00.
Per espressa previsione normativa, l’ aumento di 4 punti percentuali di esonero suddetto, opererà senza effetti sulla tredicesima mensilità ( erogata in un’ unica soluzione a Dicembre di ogni anno ), e continueranno a trovare applicazione le riduzioni del:
–2% a condizione che la tredicesima non superi l’ importo di € 2.692,00;
–3% a condizione che la tredicesima non superi l’ importo di € 1.923,00.
Se la tredicesima mensilità viene, invece, erogata mensilmente, l’ esonero della quota dei contributi troverà applicazione relativamente al singolo rateo di retribuzione nella seguente misura:
2% a condizione che la tredicesima non superi l’ importo di € 224,00;
3% a condizione che la tredicesima non superi l’ importo di € 160,00.Precisiamo che l’ esonero non è un incentivo all’ assunzione, ma è una riduzione contributiva per il lavoratore.
Non è soggetto ai principi generali in materia di incentivi stabiliti dall’ art. 31 D.Lgs. n° 150/2015.
Non comporta benefici in capo al Datore di Lavoro, quindi non è subordinato alla disciplina del Durc.
Non rientra tra gli aiuti di stato.
A cura di Mariachiara Scoppa – Consulente del Lavoro