Esonero contributivo DL 48/2023

Decreto Lavoro 2023: sintesi delle principali novità
11 Giugno 2023
Omesso versamento contributi previdenziali
25 Giugno 2023

Esonero contributivo DL 48/2023

L’ art. 39 del DL 48/2023 ( ” Decreto Lavoro ), prevede per i periodi di paga dal 1° Luglio 2023 al 31 Dicembre 2023 l’ esonero parziale dei contributi IVS a carico dei lavoratori dipendenti e sarà pari a :

6% a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’ importo mensile di € 2.692,00;

7% a condizione che la retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’ importo mensile di € 1.923,00.

Per espressa previsione normativa, l’ aumento di 4 punti percentuali di esonero suddetto, opererà senza effetti sulla tredicesima mensilità ( erogata in un’ unica soluzione a Dicembre di ogni anno ), e continueranno a trovare applicazione le riduzioni del:

2% a condizione che la tredicesima non superi l’ importo di € 2.692,00;

3% a condizione che la tredicesima non superi l’ importo di € 1.923,00.

Se la tredicesima mensilità viene, invece, erogata mensilmente, l’ esonero della quota dei contributi troverà applicazione relativamente al singolo rateo di retribuzione nella seguente misura:

2% a condizione che la tredicesima non superi l’ importo di € 224,00;

3% a condizione che la tredicesima non superi l’ importo di € 160,00.

Precisiamo che l’ esonero non è un incentivo all’ assunzione, ma è una riduzione contributiva per il lavoratore.

Non è soggetto ai principi generali in materia di incentivi stabiliti dall’ art. 31 D.Lgs. n° 150/2015.

Non comporta benefici in capo al Datore di Lavoro, quindi non è subordinato alla disciplina del Durc.

Non rientra tra gli aiuti di stato.

A cura di Mariachiara Scoppa – Consulente del Lavoro