DECRETO TRASPARENZA – D.LGS. 104/2022

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DECRETO TRASPARENZA – D.LGS. 104/2022

Aumentano gli adempimenti in capo al Datore di Lavoro. Infatti il D.Lgs. 104 del 27/06/2022, c.d. “Decreto Trasparenza”, attuativo della direttiva UE 2019/1152, ha ridisegnato gli adempimenti di natura informativa relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili alle quali i Datori di Lavoro e i Committenti sono tenuti nei confronti dei Lavoratori in merito al contratto di lavoro personale, già a partire dalle assunzioni avvenute dal 1° Agosto 2022.

Le nuove disposizioni si applicano al:

  • contratto di lavoro subordinato;
  • contratto di lavoro in somministrazione;
  • rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente ( art. 2 c.1 del D. Lgs. 15/06/2015 n° 81 );
  • contratto di collaborazione coordinata e continuativa ( art. 409 c.p.c. );
  • contratto di prestazione occasionale ( ex voucher );
  • contratto di lavoro domestico.

Il primo obbligo di informazione – base è assolto attraverso la redazione e consegna del contratto di lavoro ( c.d. lettera di assunzione ) e/o copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ( c.s Unilav ). Il secondo obbligo di informazione – integrata è assolto, entro 7 giorni dall’ assunzione, con la redazione e consegna di un’ulteriore comunicazione contenente informazioni più dettagliate relative al rapporto di lavoro ( p.e. distribuzione dell’ orario di lavoro, ammontare delle ferie – permessi ed ex festività, termini e forma del periodo di preavviso in caso di dimissioni e/o licenziamento, termini e forma delle dimissioni,ecc. ).

Le disposizioni introdotte dal Decreto Trasparenza si applicano a tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 13 Agosto 2022, ma per evitare discriminazioni tra i lavoratori può essere applicata anche alle assunzioni effettuate a partire dalla data del 1° Agosto 2022.

Qualora il rapporto di lavoro dovesse cessare prima che il datore di lavoro abbia adempiuto a tutti gli obblighi d’informazione, deve essere consegnata al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni mancanti.

Il datore di Lavoro è inoltre tenuto a conservare la prova della consegna e/o trasmissione al lavoratore delle informative sia di base che trasversale.

Eventuali modifiche riguardanti gli elementi del contratto di lavoro dovranno essere comunicate al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza della modifica a meno che la modifica non derivi da disposizioni legislative o da variazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di mancata ottemperanza all’ obbligo di cui sopra o nel caso in cui l’ informativa sia effettuata oltremodo in ritardo o in modo lacunoso o incompleto è prevista per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato.

A cura del Consulente del Lavoro Mariachiara Scoppa