DAL 13 AGOSTO 2022 IN VIGORE I NUOVI CONGEDI PARENTALI

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DAL 13 AGOSTO 2022 IN VIGORE I NUOVI CONGEDI PARENTALI

Dal 13 Agosto 2022 entrano in vigore le novità in materia di congedi parentali, maternità e paternità, previste dal D.Lgs. 105 del 30 Giugno 2022, al fine di conciliare l’ attività lavorativa di entrambi i genitori.

La nuova misura consente al padre lavoratore di fruire di un congedo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa. In caso di parto plurimo, il congedo è aumentato a 20 giorni lavorativi.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatori è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Il nuovo congedo di paternità può essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

La domanda deve essere presentata all’ Inps prima dell’ inizio della fruizione del congedo parentale.

In caso di fruizione del congedo di paternità ( sia obbligatorio che alternativo ), al padre lavoratore si applica la disciplina del divieto di licenziamento per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Con l’introduzione delle nuove disposizioni, ci sono diverse novità che riguardano anche l’astensione facoltativa per i genitori. 

In sostanza:

  • il diritto all’indennità INPS per l’astensione facoltativa viene garantito fino al 12° anno di età del figlio, e non più solo fino ai 6 anni
  • ogni singolo genitore gode di 3 mesi definiti «intrasferibili». Questo vuol dire che sia la madre che il padre godono del congedo richiesto senza poterlo attribuire all’altro coniuge 
  • il genitore solo potrà usufruire integralmente di 9 mesi di congedo
  • se i genitori decidono di usufruire congiuntamente del congedo, allora i singoli mesi riconosciuti alla madre e al padre possono essere cumulati

 Quali sono i periodi coperti?

Le novità riguardano periodi coperti da tutela INPS.

Fermo restando i 6 mesi di congedo fruibili individualmente dalla madre o dal padre, l’INPS tutela con una apposita indennità i cosiddetti 3 mesi intrasferibili

Secondo la nuova legge, la madre o il padre hanno diritto all’ indennità INPS per i mesi che non possono trasferire all’ altro genitore fino ai 12 anni di età del figlio.

Qualora, invece, i genitori decidano di astenersi congiuntamente dal lavoro, il periodo complessivamente indennizzabile passa a 9 mesi. In aggiunta ai mesi intrasferibili riconosciuti a ogni singolo genitore, infatti, la legge consente 3 mesi ulteriori di copertura INPS.

Quanto vengono pagati questi congedi?

L’INPS, con il Messaggio numero 3066 del 04 agosto 2022, ha specificato che il nuovo congedo parentale sarà retribuitofino ai 12 anni di età del figlio, nella misura del 30% della retribuzione calcolata in base a quella percepita nel mese precedente all’ inizio della fruizione del congedo.

Per ulteriori approfondimenti si veda la normativa di riferimento sul sito Inps.

A cura di Mariachiara Scoppa