ANF in via telematica dal 1° Aprile 2019

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ANF in via telematica dal 1° Aprile 2019

Nuova modalità di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che dal prossimo 1° Aprile 2019 le domande per ottenere l’ assegno per il nucleo famigliare, per i lavoratori dipendenti di aziende del settore non agricolo, dovranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica.

Il fine e’ quello di garantire il corretto calcolo dell’ importo spettante e assicurare un maggior rispetto in materia di protezione dei dati personali. A precisarlo e’ lo stesso Ente con la circolare n° 45/2019.

L’ Inps precisa che le domande presentate entro il 31 Marzo 2019, in modalita’ cartacea, al proprio Datore di Lavoro, per il periodo compreso tra il 1° Luglio 2018 e il 30 Giugno 2019, con il mod. “ANF/DIP”, non dovranno essere ripresentate, ma saranno gestite secondo le normali modalita’ sinora utilizzate.

Dopo tale data non sara’ possibile erogare importi per l’ assegno in oggetto che non siano stati richiesti con le nuove modalita’.

Sotto il profilo strettamente operativo, la domanda per gli assegni famigliari, deve essere presentata  all’ INPS esclusivamente in via telematica mediante uno dei seguenti canali:

  •        tramite Web, accedendo con il Pin dispositivo o un’ identita’ SPID;
  •        patronati.

In seguito, le domande presentate dai Lavoratori, in via telematica all’ Inps, saranno controllate dal medesimo Istituto, il quale individua gli importi giornalieri e mensili spettanti.

Questi dati saranno messi a disposizione del Datore di Lavoro attraverso il cassetto previdenziale aziende in un’ apposita utility con specifica indicazione del codice fiscale del Lavoratore.

Il Datore di Lavoro dovra’ calcolare l’ importo dell’ ANF e procedere all’ erogazione nel cedolino paga, unitamente alla retribuzione mensile e provvedere al conguaglio con le denunce mensili Uniemens e mod. F24.

Infine l’ Inps specifica che il Datore di Lavoro potra’ pagare gli ANF relativi ai periodi di paga durante il quale il Lavoratore e’ stato alle sue dipendenze.

Pertanto gli ANF riferiti ad anni precedenti dovranno essere liquidati dal Datore di Lavoro presso il quale il Lavoratore ha prestato la proprio attivita’ lavorativa nel periodo richiesto.

Le nuove procedure per ANF, a Ns. avviso, devono essere comunicate a tutti i dipendenti i quali dovranno predisporre direttamente o tramite i patronati la documentazione idonea e programmare l’invio telematico all’INPS, sia della domanda degli assegni famigliari sia l’ eventuale autorizzazione, che metterà a disposizione del Datore di Lavoro (cassetto previdenziale aziende) i risultati per la corresponsione dal 1° Luglio 2019 degli importi definiti.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazioni.

Mariachiara Scoppa